Art. 116
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumoSez. V

Art. 116

249 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Gli uffici delle imposte di consumo debbono stare aperti tanto di giorno quanto di notte; pur tuttavia, quando le esigenze locali o stagionali del movimento delle merci lo consentano, il podestà può disporre che, per tutti o parte degli uffici, l'orario sia limitato dal sorgere a due ore dopo il tramonto del sole. L'orario degli uffici presso le stazioni ferroviarie o tramviarie deve essere stabilito in relazione a quello adottato dalle amministrazioni ferroviarie o tramviarie. Le amministrazioni delle imposte di consumo dei Comuni aventi popolazione superiore a 10 mila abitanti devono provvedere alla apposizione, nelle strade più frequentate e ai bivi, di cartelli ben visibili di giorno e possibilmente illuminati di notte, recanti l'indicazione dell'ufficio più prossimo.
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