Art. 114
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 114

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In vigore dal 9 lug 1936
Per il rilascio delle bollette di accompagnamento o degli altri documenti autorizzati in sostituzione di esse, non è dovuto dai contribuenti alcun diritto, neppure a titolo di rimborso di spese.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-114