Art. 111
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 111

77 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
Le amministrazioni comunali, caso per caso, ovvero con norme regolamentari à sensi del precedente , possono autorizzare i fabbricanti o commercianti all'ingrosso alla emissione delle bollette di accompagnamento per le merci che estraggono dai loro magazzini, prescrivendo opportune cautele ad evitare inconvenienti od abusi. I fabbricanti o commercianti all'ingrosso autorizzati alla emissione delle bollette di accompagnamento, hanno l'obbligo di consegnare giornalmente all'ufficio delle imposte di consumo gli scontrini delle bollette emesse. In caso di particolari condizioni locali la stessa concessione può essere estesa ai produttori di bevande vinose. Salvo il pagamento dei diritti di statistica nei Comuni delle classi da A a D, nessun altro compenso è dovuto alle amministrazioni delle imposte di consumo per la fornitura dei bollettari per il rilascio, da, parte dei fabbricanti o commentanti e dei produttori, delle bollette di accompagnamento.
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