Art. 105
Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo

Art. 105

71 / 356
In vigore dal 9 lug 1936
La bolletta di accompagnamento deve essere rilasciata per ogni singolo destinatario e per il luogo di definitiva destinazione, anche quando per effettuare il trasporto della merce occorra attraversare territori di Comuni diversi o servirsi di mezzi vari di trasporto (veicoli, autoveicoli, imbarcazioni, tramvie, ferrovie, ecc.). Nel caso di cambiamento di destinazione durante il trasporto, come pure nel caso di frazionamento dei generi per destinazioni diverse da quelle dichiarate, le originarie bollette devono essere presentate all'Ufficio delle imposta di consumo più prossimo, il quale provvede a sostituirle con altre secondo le nuove destinazioni, facendo i necessari riferimenti tanto su i documenti presentati che devono essere restituiti all'ufficio emittente, quanto su quelli emessi in sostituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-105