Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo
Art. 101
67 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Chiunque introduca nel territorio di un Comune generi soggetti al imposta deve farne denunzia al più prossimo ufficio delle imposte di consumo, dichiarando se essi siano destinati per consumo, per deposito o per temporanea importazione.
Per i generi trasportati a mezzo delle ferrovie e delle tramvie di cui all' del presente regolamento, le relative dichiarazioni debbono essere presentate all'ufficio istituito presso la stazione o, in mancanza, a quello più prossimo a cura dei destinatari o dei loro incaricati, dalle agenzie o dagli altri assuntori dei trasporti a domicilio, ovvero dalle amministrazioni ferroviarie o tramviarie quando queste provvedano direttamente alla consegna al domicilio dei destinatari.
Per i generi il cui trasporto è vincolato a bolletta di accompagnamento à sensi del successivo , la dichiarazione è fatta con la presentazione della bolletta stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-101