Regolamento per la riscossione delle imposte di consumo›Sez. I
Art. 1
214 / 356In vigore dal 9 lug 1936
Le imposte di consumo sono applicate e riscosse dai Comuni a norma del T. U. per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e del presente regolamento.
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Con l'indicazione T. U. adoperata nel presente regolamento si intende riferirsi al T. U. per la finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rpl-1