Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 lug 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Veduto l' del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; l' del R. decreto-legge 26 maggio 1932-X, n. 610, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 2039; l' del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 691, convertito nella legge 18 gennaio 1934-XII, n. 196 e l' del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1467, convertito nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 929; Udita la Commissione centrale per la finanza locale; Udito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'annesso regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, visto d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel. Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1936 - Anno XIV Atti del Governo, registro 374, foglio 166. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-04-30;1138#art-rd-1