Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo III
Art. 98
105 / 345In vigore dal 11 mag 1966
I vaglia non reclamati entro il termine stabilito ai secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.
Note all'articolo
- La L. 27 febbraio 1965, n. 49 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1962-1963 e degli assegni di conto corrente postale vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1965".
- La L. 23 aprile 1966, n. 218 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1963-1964 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1966".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-98