Art. 98
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 98

105 / 345
In vigore dal 11 mag 1966
I vaglia non reclamati entro il termine stabilito ai secondo comma dell'articolo precedente si prescrivono a favore dell'Amministrazione. La norma suddetta si applica anche ai vaglia tratti sull'estero.

Note all'articolo

  • La L. 27 febbraio 1965, n. 49 ha disposto (con l'art. 72, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni, dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1962-1963 e degli assegni di conto corrente postale vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1965".
  • La L. 23 aprile 1966, n. 218 ha disposto (con l'art. 71, comma 1) che "La prescrizione, di cui agli articoli 98 e 121 del Codice postale e delle telecomunicazioni dei vaglia postali emessi nell'esercizio 1963-1964 e degli assegni di conto corrente postali vidimati nell'esercizio medesimo, ha luogo col 30 giugno 1966".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-98