Art. 90
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo III

Art. 90

97 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Gli uffici postali emettono, per conto di chiunque lo richieda, vaglia ordinari a tassa, da pagarsi ad una persona e presso un ufficio designati dal mittente, dietro versamento della corrispondente somma di danaro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-90