Art. 9
Codice postale e delle telecomunicazioni

Art. 9

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In vigore dal 1 lug 1936
Le tariffe per i servizi postali e di telecomunicazione internazionali sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, in base alle convenzioni internazionali o ad accordi con le Amministrazioni estere interessate.
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