Art. 84
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 84

84 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Oltre alle indennità previste dagli , l'Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non è tenuta ad altro risarcimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-84