Art. 83
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 83

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In vigore dal 1 lug 1936
Le indennità previste dagli potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto dal mittente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-83