Art. 79
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 79

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In vigore dal 1 lug 1936
Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo, che all'ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti, vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza, delle persone medesime, all'uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi atti a stabilire che sono di sua spettanza. Quando taluna delle persone, invitate, non si presenti, l'apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.
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