Art. 76
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 76

76 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Le corrispondenze raccomandate od assicurate e i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento. L'Amministrazione è responsabile dell'ammontare dell'assegno soltanto dopo la consegna dell'oggetto relativo. In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennità nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie, non gravato di assegno.
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