Art. 75
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 75

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In vigore dal 1 lug 1936
Le lettere e i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi, o carte di valore esigibili al portatore, debbono essere assicurati. La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore reale del contenuto; ma è consentito di dichiarare un valore inferiore. È ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore. È ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte e oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore. Per ciascuna di tali forme di assicurazione, salvo il disposto dell', il mittente è tenuto a pagare anticipatamente le relative tasse.
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