Art. 7
Codice postale e delle telecomunicazioni

Art. 7

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In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità pei servizi postali e di telecomunicazione fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla presente legge. La stessa norma è applicabile ai concessionari dei servizi stessi.
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