Art. 69
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 69

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In vigore dal 24 ott 1964
I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali. Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal Regolamento. L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti. L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-69