Art. 66
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 66

66 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località del Regno o delle Colonie, o dal Regno alle Colonie e viceversa, sono soggetti a una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione. Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari. A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario. I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinarie, salvo contrarie, disposizioni del mittente o del destinatario.
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