Art. 65
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 65

65 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni dalla data del recapito dell'avviso di arrivo ai destinatari, o ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-65