Art. 64
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 64

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In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento, per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto, o le deficienze o avarie, e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.
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