Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 64
64 / 345In vigore dal 1 lug 1936
L'Amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento, per accertare l'esattezza della dichiarazione del contenuto, o le deficienze o avarie, e per l'applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-64