Art. 62
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 62

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In vigore dal 1 lug 1936
Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno, contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute dai richiamati alle armi alle loro famiglie e per i recipienti vuoti di ritorno, che abbiano servito a una precedente spedizione di pacchi postali non anteriore a 15 giorni.
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