Art. 60
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 60

60 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell'Amministrazione, soggetti alle formalità stabilite dal Regolamento, assumono il nome di « pacchi postali ». Essi possono essere con o senza valore dichiarato; nel primo caso vengono qualificati « assicurati », nel secondo ordinari. In ambedue i casi possono essere gravati di « assegno ». I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i più rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree e assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di « pacchi urgenti » e di « pacchi aerei ». Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) è stabilita una speciale tassa.
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