Art. 59
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 59

59 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Salvo le eccezioni previste dall', chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione, è punito con l'ammenda pari al triplo di quella prevista dall', anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell'Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-59