Art. 58
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 58

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In vigore dal 1 lug 1936
Il trasporto di pacchi e colli, del quale l'Amministrazione abbia l'esclusività ai sensi dell' della presente legge, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con l'ammenda variabile da cinque a quindici volte l'ammontare dei diritti non pagati. L'Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-58