Art. 56
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 56

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In vigore dal 1 lug 1936
Le stampe periodiche, spedite in abbonamento a termini dell', debbono essere consegnate agli uffici postali con dichiarazioni scritte, che ne indichino le quantità. Le copie dichiarate in meno si addebitano al conto in abbonamento, anche per le spedizioni precedenti, senza oltrepassare il numero di 10. Gli editori ed amministratori, che dichiarino quantità inferiori alle vere, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'.
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