Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 54
54 / 345In vigore dal 1 lug 1936
La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, dirette a soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella ordinaria.
Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-54