Art. 54
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 54

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In vigore dal 1 lug 1936
La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, dirette a soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre Forze armate dello Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella ordinaria. Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.
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