Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 52
52 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato o dai podestà in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di Enti che non abbiano diritto all'esenzione dalle tasse postali, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente.
Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dal medici agli istituti assicuratori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-52