Art. 47
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 47

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In vigore dal 1 lug 1936
La corrispondenza ufficiale delle Presidenze del Senato o della Camera dei deputati, tanto in lettere chiuse quanto in pieghi sotto fascia, contenenti, carte manoscritte, stampe e campioni, spedita ai membri delle rispettive Camere od Enti pubblici, ha corso in esenzione di tassa, purchè porti un contrassegno che ne indichi la provenienza.
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