Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 45
45 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell', ad una indennità corrispondente all'ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell'avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.
Per gli invii con assicurazione convenzionale l'indennizzo, salvo le eccezioni previste dall', viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.
Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di invii assicurati in esenzione di tassa o con tassa a carico del destinatario.
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