Art. 44
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 44

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In vigore dal 1 lug 1936
In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell', all'indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'. Non compete indennità per lo smarrimento di invii raccomandati in esenzione di tassa o con tassa a carico del destinatario.
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