Art. 41
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 41

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In vigore dal 1 lug 1936
Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente. Le corrispondenze epistolari e le parte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso. Le tasse speciali di recapitò per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-41