Art. 40
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo II

Art. 40

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In vigore dal 1 lug 1936
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno del Regno, che non si sieno potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno della impostazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-40