Codice postale e delle telecomunicazioni›Titolo II
Art. 39
39 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'Interno del Regno, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-39