Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro III
Art. 343
344 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Nei casi di incompatibilità previsti dagli , ai ricevitori, gerenti, supplenti ed agenti rurali, che si trovino in tali condizioni, è assegnato il perentorio termine di un anno dalla pubblicazione della presente legge, per regolarizzare la loro posizione. Trascorso tale termine senza che essi abbiano rinunziato alla carica od occupazione incompatibile, si intenderà risoluto di diritto il rapporto di servizio del ricevitore o dell'agente rurale con l'Amministrazione ed esonerato in via definitiva dal servizio il gerente o il supplente o l'agente rurale provvisorio o sostituto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-343