Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro III
Art. 342
343 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Alle retribuzioni stabilite ai sensi dei precedenti si applicano le riduzioni previste dai Regi, decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
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