Art. 342
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro III

Art. 342

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In vigore dal 1 lug 1936
Alle retribuzioni stabilite ai sensi dei precedenti si applicano le riduzioni previste dai Regi, decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.
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