Art. 340
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro III

Art. 340

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In vigore dal 1 lug 1936
Restano ferme in ogni loro parte, con le modificazioni comunque apportatevi anteriormente alla pubblicazione della presente legge, le convenzioni che regolano le concessioni telegrafiche e radioelettriche in vigore, nonché quelle telefoniche approvate rispettivamente con i Regi decreti 23 aprile 1925, nn. 505, 506, 507. 508 e 509.
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