Art. 33
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 33

33 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
I mittenti di oggetti raccomandati o assicurati, di pacchi e di vaglia, e i traenti di assegni postali possono ottenere un avviso di ricevimento (ricevuta di ritorno) mediante il pagamento della relativa tassa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-33