Art. 272
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 272

273 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Chiunque diffonda per mezzo di apparecchi radioelettrici notizie non autorizzate, che possono comunque turbare l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
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