Art. 270
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 270

271 / 345
In vigore dal 25 apr 1952
Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall' del Codice suddetto è punito - ferme le diverse e maggiori pene ove il fatto costituisca altro reato - con la ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-270