Art. 26
Codice postale e delle telecomunicazioniLibro I

Art. 26

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In vigore dal 1 lug 1936
Non possono essere pignorati, nè sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte valori e in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali, ancorchè appartengano agli assuntori dei servizi eseguiti per conto dell'Amministrazione.
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