Art. 258
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 258

259 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Spetta al Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per la marina di stabilire le condizioni a cui debbono soddisfare gli impianti radioelettrici a bordo di navi mercantili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-258