Art. 249
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 249

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In vigore dal 1 lug 1936
L'impianto di opere inerenti a servizi radioelettrici in concessione non può essere eseguito se non ne sarà stato approvato il relativo progetto dal Ministro per le comunicazioni. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
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