Art. 247
Codice postale e delle telecomunicazioniTitolo IV

Art. 247

248 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Per l'impianto e l'esercizio delle stazioni ad uso militare del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica provvedono direttamente le rispettive Amministrazioni, sentito il Comitato previsto all'. Spetta altresì al Ministero della marina e a quello dell'aeronautica, di provvedere, di concerto col Ministero delle comunicazioni, all'organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima ed aerea.
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