Art. 244
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo V

Art. 244

245 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
Le Provincie e i Comuni possono deliberare le spese indicate nei precedenti articoli e contrarre i relativi mutui, osservando, nel caso di vincolo di sovrimposta sui terreni e sui fabbricati, le disposizioni del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e successive modificazioni, e del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con R. decreto 3 marzo, 1934, n. 383.
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