Art. 241
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo V

Art. 241

242 / 345
In vigore dal 1 lug 1936
La Cassa depositi e prestiti e le Società ordinarie e cooperative di credito possono concedere alle Provincie i mutui previsti dall'articolo precedente, da estinguersi in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni. In caso di necessità, giustificata dalle condizioni economiche dell'ente mutuatario, si consentirà l'ammortamento in 50 anni con le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti per la Cassa depositi e prestiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-241