Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo V
Art. 240
241 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Quando, nelle zone accordate in concessione, l'esecuzione d'impianti telefonici, non compresi fra gli obblighi della concessione stessa, interessi una parte del territorio di una determinata Provincia o l'intera Provincia, questa può, nei limiti stabiliti da norme legislative in vigore, essere autorizzata a contrarre mutui, con gli interessi a carico dell'Azienda di Stato pei servizi telefonici, per far fronte alla spesa occorrente per i lavori, e il concessionario di zona è obbligato ad eseguirli.
L'onere degli interessi può essere anche parziale, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni.
L'autorizzazione a contrarre il mutuo è subordinata all'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni di regolare progetto tecnico finanziario, compilato dal concessionario.
Fra più domande deve essere preferita quella della Provincia che risulti avere un maggior numero di Comuni non collegati alla rete telefonica interurbana, qualunque sia la loro popolazione.
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