Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro I
Art. 24
24 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette d'impostazione, distributori automatici od altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.
L'indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.
Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le Autorità competenti ma nessun compenso è dovuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-24