Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo V
Art. 239
240 / 345In vigore dal 1 lug 1936
Nelle zone accordate in concessione, i Comuni o gli altri Enti interessati possono esigere dal concessionario, fuori dei casi previsti dall', l'impianto di reti telefoniche urbane col concorso della metà nella spesa relativa quando vi siano almeno venticinque abbonati da collegare fra loro.
Possono anche richiedere, con lo stesso concorso, l'estensione di reti urbane, già esistenti, a Comuni il cui capoluogo sia compreso nell'ambito prescritto nell', mediante istituzione di posti telefonici pubblici.
Il concessionario può peraltro subordinare la esecuzione dell'impianto alla condizione che i Comuni interessati forniscano gratuitamente i locali idonei per gli uffici.
Le presenti norme si applicano anche per collegamenti telefonici interurbani dei singoli Comuni, che non abbiano modo di giovarsi delle disposizioni di favore contenute nei successivi articoli del presente Capo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-239