Codice postale e delle telecomunicazioni›Capo IV
Art. 236
237 / 345In vigore dal 19 gen 1957
La trasmissione dei telegrammi per telefono è soggetta, oltre che alle ordinarie tasse telegrafiche, ad una soprattassa da ripartirsi tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Società telefonica concessionaria, secondo criteri che tengano conto della effettiva entità della rispettiva prestazione.
L'ammontare della soprattassa e l'aliquota di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1936-02-27;645#art-cpe-236