Art. 235
Codice postale e delle telecomunicazioniCapo IV

Art. 235

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In vigore dal 1 lug 1936
Il riparto delle tariffe percepite dall'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici o dai concessionari di zona, per comunicazioni interurbane che impegnino contemporaneamente i circuiti della rete gestita dall'Azienda stessa e quelli in concessione, è effettuato nei modi e nella misura stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.
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